{"id":1465,"date":"2022-07-29T14:20:18","date_gmt":"2022-07-29T14:20:18","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.bulldogproject.eu\/legislation\/"},"modified":"2025-03-06T00:03:31","modified_gmt":"2025-03-06T00:03:31","slug":"legislation","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/dorgisproject.eu\/it\/legislation\/","title":{"rendered":"Legislazione"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-cover is-light has-parallax is-repeated\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-white-background-color has-background-dim-0 has-background-dim\"><\/span><div class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-7784 has-parallax is-repeated\" style=\"background-position:50% 50%;background-image:url(https:\/\/dorgisproject.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/doping2.jpg)\"><\/div><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-large-font-size\"><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LEGISLAZIONE ANTIDOPING IN ITALIA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le regole antidoping in Italia sono stabilite da quello che \u00e8 considerato il pilastro normativo italiano in tema di doping, ovvero la legge 376 del 14 dicembre 2000 \u201cDisciplina della tutela sanitaria delle attivit\u00e0 sportive e della lotta contro il doping\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge 376\/2000 si uniforma alla disciplina emanata dalla WADA \u201cWorld AntiDoping Agency\u201d, stabilendo dei punti di contatto e realizzando anche un\u2019organizzazione italiana capace di essere non solo al passo coi tempi, ma anche di rispettare le line guida che tale organizzazione stabilir\u00e0. Per questo motivo l\u2019Italia, subito dopo aver creato la legge 376\/2000, integrer\u00e0 la sua piena adesione al contrasto al doping attraverso la promulgazione della legge 13 ottobre 2003 n. 281 che autorizza la partecipazione dell\u2019Italia all\u2019Agenzia, istituendo anche una collaborazione tra il CONI e la WADA stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge 376\/2000, sin dal primo articolo, stabilisce con chiarezza cosa s\u2019intende per doping, ma soprattutto introduce quegli aspetti penali del fenomeno prima sottovalutati, realizzando nel contempo una Commissione di controllo capace di capire quali siano le sostanze che possono creare un effetto dopante. La legge introduce una serie di nuove norme ed elementi che non si limitano solo a dettagliare previsioni punitive ma anche a coinvolgere altre istituzioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I SOGGETTI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La lotta contro il doping costituisce una delle attivit\u00e0 strategiche dell\u2019Ufficio per lo Sport il quale ha tra i suoi compiti la cura dei rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all&#8217;Unione europea, al Consiglio d&#8217;Europa, all&#8217;UNESCO e alla Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA) al fine di promuovere lo sviluppo dell\u2019attivit\u00e0 di prevenzione del doping nello sport.<\/p>\n\n\n\n<p>Grande rilievo ha altres\u00ec l\u2019attivit\u00e0 svolta in ambito nazionale con le istituzioni preposte al contrasto dei fenomeni di doping, quali la NADO Italia (organizzazione nazionale antidoping derivazione funzionale della Agenzia Mondiale Antidoping con responsabilit\u00e0 esclusiva in materia di adozione ed applicazione delle norme in conformit\u00e0 al Codice Mondiale Antidoping del quale \u00e8 parte firmataria) o la Sezione per il controllo e vigilanza sul doping (presso il Ministero della Salute).<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>CONI NADO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), \u00e8 l\u2019Ente che cura in Italia l\u2019organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, nonch\u00e9 l\u2019adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento sportivo. Il CONI \u00e8 la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e si conforma ai principi dell\u2019ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO. Il CONI quale Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) \u00e8 l\u2019ente nazionale al quale compete la massima autorit\u00e0 e responsabilit\u00e0 in materia di attuazione ed adozione del Programma Mondiale Antidoping WADA ivi comprese la pianificazione ed organizzazione dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti. Il CONI ha, a tal fine, adottato le presenti Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA) quale documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA e segnatamente del Codice Mondiale Antidoping WADA e degli Standard Internazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>Attraverso il Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali il CONI-NADO adotta ed attua politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al Codice.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini dell\u2019espletamento del Programma Mondiale Antidoping e degli adempimenti di cui al documento tecnico attuativo, il CONI-NADO organizza la propria attivit\u00e0 attraverso le seguenti strutture: o il Comitato Controlli Antidoping (CCA), organismo indipendente, che provvede alla pianificazione ed organizzazione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione; o il Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici (CEFT), organismo indipendente, che provvede all\u2019attuazione delle procedure inerenti la richiesta di esenzione a fini terapeutici; o l\u2019Ufficio Procura Antidoping (UPA), organismo indipendente che provvede alla gestione dei risultati nonch\u00e9 a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all\u2019accertamento delle violazioni delle NSA da parte dei soggetti sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione. Cura altres\u00ec i rapporti con l\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria e comunica alla Procura della Repubblica le violazioni delle NSA contestate, ai sensi e per gli effetti del vigente quadro normativo di riferimento; o il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), organismo indipendente, che decide in materia di violazioni delle NSA.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini dell\u2019esecuzione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, il CONI-NADO si avvale degli Ispettori Medici qualificati della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) nonch\u00e9 per le analisi dei campioni del Laboratorio Antidoping di Roma, unico accreditato WADA su territorio nazionale, ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&#8211; <strong>Regioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Regioni ora possono svolgere in maniera pi\u00f9 chiara tutte quelle funzioni necessarie in tema di salute pubblica. Tali istituzioni potranno quindi, con la copertura legislativa prevista dalla legge 376\/2000, svolgere quei compiti di programmazione nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di prevenzione e tutela della salute in relazione al fenomeno del doping.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SISTEMA SANZIONATORIO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La legge 376 del 14 dicembre 2000 contiene sanzioni penali collegate ad attivit\u00e0 di consumo e di commercializzazione di&nbsp;sostanze dopanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tema penale, che viene ampiamente disciplinato con tale legge, \u00e8 focalizzato non solo sulla salute pubblica, ma anche su colui o coloro i quali procurano farmaci o sostanze biologicamente attive non giustificate da condizioni patologiche. La legge in questione non si sofferma quindi sugli aspetti connessi alla lealt\u00e0 e alla correttezza sportiva che invece dovranno essere rimandati e disciplinati dall\u2019altra componente giuridica, ovvero dall\u2019ordinamento giuridico sportivo. Entrando per\u00f2 nel merito e nel cuore della legge 376\/2000, appare subito evidente come il combinato disposto degli artt. 1 e 9 costituisca il portato normativo che definisce la nozione di doping, le fattispecie delittuose e il sistema sanzionatorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Le condotte incriminate sono quelle previste dall&#8217;art. 9: al comma 1 si statuisce la pena della reclusione da 3 mesi a 3 anni per chi procura, somministra, assume o favorisce l&#8217;utilizzo di sostanze dopanti al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o di modificare i risultati dei controlli (elemento costitutivo della condotta). Destinatario della pena \u00e8, quindi, sia colui che consente la pratica illecita, sia lo stesso fruitore.<\/p>\n\n\n\n<p>Non pu\u00f2 considerarsi punibile chi non esercita attivit\u00e0 agonistica, partecipando, quindi, a manifestazioni di carattere competitivo organizzate sotto l&#8217;egida degli Enti riconosciuti dal&nbsp;CONI.<\/p>\n\n\n\n<p>Per incorrere nella fattispecie criminosa, non \u00e8 necessario un collegamento temporale fra l&#8217;assunzione e la prestazione: \u00e8 illecita anche l&#8217;attivit\u00e0 posta in essere in fase di preparazione dell&#8217;impegno agonistico (es. sostanze anabolizzanti &#8220;slow release&#8221;, cio\u00e8 a lento rilascio della sostanza).<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a>Ecco i punti pi\u00f9 importanti di questa legge:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8221; Disciplina della tutela sanitaria delle attivit\u00e0 sportive e della lotta contro il&nbsp;doping&#8221;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 1<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tutela sanitaria delle attivit\u00e0 sportive. Divieto di doping<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Costituiscono doping la&nbsp;somministrazione&nbsp;o l&#8217;assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l&#8217;adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell&#8217;organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.<\/p>\n\n\n\n<p>In presenza di condizioni patologiche dell&#8217;atleta documentate e certificate dal medico, all&#8217;atleta stesso pu\u00f2 essere prescritto specifico trattamento purch\u00e9 sia attuato secondo le modalit\u00e0 indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l&#8217;atleta ha l&#8217;obbligo di tenere a disposizione delle autorit\u00e0 competenti la relativa documentazione e pu\u00f2 partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purch\u00e9 ci\u00f2 non metta in pericolo la sua integrit\u00e0 psicofisica.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Art. 9<\/h5>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Disposizioni penali<\/h5>\n\n\n\n<p>Salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato, \u00e8 punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 50.000 euro chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l&#8217;utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, compresi nelle classi previste all&#8217;articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell&#8217;organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull&#8217;uso ditali farmaci o sostanze.<\/p>\n\n\n\n<p>La pena di cui ai commi i e 2 \u00e8 aumentata:<\/p>\n\n\n\n<p>se dal fatto deriva un danno per la salute;<\/p>\n\n\n\n<p>se il fatto \u00e8 commesso nei confronti di un minorenne;<\/p>\n\n\n\n<p>se il fatto \u00e8 commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una societ\u00e0, di un&#8217;associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.<\/p>\n\n\n\n<p>Se il fatto \u00e8 commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l&#8217;interdizione temporanea dall&#8217;esercizio della professione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l&#8217;interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, societ\u00e0, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la sentenza di condanna \u00e8 sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.<\/p>\n\n\n\n<p>Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive compresi nelle classi di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, \u00e8 punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da \u20ac 5164, 57 a \u20ac 77468, 58.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LEGISLAZIONE ANTIDOPING IN ITALIA Le regole antidoping in Italia sono stabilite da quello che \u00e8 considerato il pilastro normativo italiano in tema di doping, ovvero la legge 376 del 14 dicembre 2000 \u201cDisciplina della tutela sanitaria delle attivit\u00e0 sportive e della lotta contro il doping\u201d. La legge 376\/2000 si uniforma alla disciplina emanata dalla WADA [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"class_list":["post-1465","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dorgisproject.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1465","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dorgisproject.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/dorgisproject.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dorgisproject.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dorgisproject.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1465"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/dorgisproject.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1465\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10825,"href":"https:\/\/dorgisproject.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1465\/revisions\/10825"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dorgisproject.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1465"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}